sabato 13 marzo 2010

IL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI OLIVERI

Il PRG del comune di Oliveri venne approvato col DA n. 169 del 22.04.1985 con prescrizioni e stralci .

A quella data, non era stato adottato alcun PIP .

Il primo incarico per la redazione del PIP venne conferito da un Commissario ad acta, con delibera n. 01 del 12.09.86, ad una terna di progettisti .

Il Consiglio Comunale (composto da Antonio Amodeo, Carmelo Alessandro, Nicola Bertino, Mariano Maiorana, Giacomo Bertino, Giovanni Iarrera, Giovanni Gennaro Gregorio, Francesco Pino, Filippo Maisano, Angelo Sidoti, Francesco Orlando, Filippo Puliafito, Rosario D'Amico, Gaetano Gullo, Domenico Barresi detto Angelo) con delibera n. 60 del 14.07.89 - ad unanimità - approvò di modificare l'ambito di intervento del PIP perchè il precedente incarico prevedeva la localizzazione in adiacenza al centro abitato .

Il PIP venne adottato dal Consiglio comunale il 23.03.90 .

Dopo alterne inenarrabili ed incredibili vicende, il PRG unitamente al PIP venne definitivamente approvato dal competente Assessorato con decreto del 12.04.2002 .

Imperava, in quel tempo, il Sindaco Giovanni Gennaro Gregorio .

Vice Sindaco era l dinamico Assessore Nunziato Chiofalo, zio dell'omonimo Ing. Nunziato Chiofalo, Funzionario dell'UTC con mansioni di sanatore ed altro .

L'Amminstrazione comunale veniva onerata di attivarsi per l'esecuzione delle prescrizioni imposte dagli art. 4, 5 e 6 del predetto decreto di approvazione del PRG .

Sconosco se siano stati eseguiti tali adempimenti. Se vuole, potrà comunicarcelo l'Amministrazione comunale o l'Assessore addetto.

Inoltre, avrebbe dovuto immediatamente provvedere alla sdemanializzazione dell'area su cui ricade il PIP gravata da usi civici. Cosicchè il Comune, esonerato da esproprio, avrebbe avuto la totale disponibilità dell'area transitata nei beni del patrimonio comunale.

Infatti, a richiesta dell'Amministrazione comunale, il Commissario Usi Civici, con nota n. 367 del 17.6.81, aveva autorizzato il nostro Comune ad adottare il nuovo PRG anche su parte di terreni soggetti ad uso civico, secondo le linee esposte nella istanza del 7.5.81, ma si era riservato di concedere la sdemanializzazione dopo l'approvazione definitiva del Piano .

In alternativa alla sdemanializzazione, il Comune avrebbe potuto richiedere, provvisoriamente, il cambio di destinazione d'uso ex art. 41 del R.D. 26.2.1928 n. 332 .

Avrebbe potuto, pure, realizzare le opere di urbanizzazione (strade, rete fognante, rete idrica, rete telefonica, rete elettrica ed altro) per rendere al più presto fruibili i lotti previsti nel PIP .

Per tale realizzazione, l'Assessorato competente concede il finanziamento del 100% della spesa previsto dall'art. 78 della L.R. 6.5.81 n. 96.

Inoltre, l'art. 61 della L.R. 18.6.86 n. 3 prevede analogo finanziamento per la costruzione di capannoni e di depuratori per rifiuti organici e chimici .

L'Amministrazione comunale, per tranquillizzare i cittadini, dovrebbe fornire queste fondamentali informazioni anzicchè diffondere puerili comunicati che alimentano maggiormente le preoccupazioni, le polemiche ed inutili illazioni e dibattiti.

Dovrebbe, soprattutto, comunicarci se il Consiglio comunale (attuale o remoto) ha provveduto ad adottare il Regolamento di Gestione del PIP.


Il quale Regolamento deve disciplinare le modalità di concessione delle aree, attività ammesse, beneficiari, modalità di richiesta delle concessioni, modalità di assegnazione, bando per la concessione, criteri di priorità per gli esercenti attività inquinanti nel centro abitato che vogliano trasferirsi nell'area PIP, canone, schema di convenzione, tipo di concessione (vendita, affitto od asltro) formazione della graduatoria dei richiedenti e quant'altro occorre per garentire imparzialità, trasparenza, economicità e prevenzione di qualsiasi forma di speculazione privata , pubblica e politica .

Non ritengo possibile, lecito e conveniente, in assenza di Regolamento, attribuire al Consiglio comunale, sia pure temporaneamente, la competenza di approvare singole concessioni con criteri soggettivi o, peggio, clientelari.

Il Consiglio comunale DEVE preventivamente ed anonimamente stabilire le regole .

DEVE, poi, delegare un ORGANO RAPPRESENTATIVO che ne cura l'applicazione garentendo l'equità e l'imparzialità .

Occorre scrupolosamente valutare, con particolare attenzione e competenza, i requisiti richiesti per l'assegnazione delle aree .Talevalutazione non potrà essere devoluta alla discrezionalità di un Consiglio comunale che ha un rapporto di rappresentatività (maggioranza/mnoranza) di 7 e 5 .

Sarebbe un palese assurdo criterio di efficienza e trasparenza .

Necessita, invece, istituire una Commissione elettiva mista comprendente rappresentanti della maggioranza, della minoranza, delle categorie interessate e dei Sindacati designati ufficialmente dagli Organismi legalmente riconosciuti .

Se i suesposti adempimenti sono stati già attuati, non vedo la ragione per la quale le due richieste presentate al Comune siano state sottoposte all'esame del Consiglio Comunale .

Se, viceversa, non sono stati attuati, ritengo che il Presidente del Consiglio debba prenderne atto ed affrettarsi a provvedervi.



IN TAL CASO, IL DIBATTITO IN CORSO VERTE SUL SESSO DEGLI ANGELI !.-

Antonio Amodeo

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