Mi è stato riferito che il competente assessorato comunale ha chiesto l'agibilità dei locali ad alcuni titolari di esercizi commerciali già autorizzati.
Premesso che:
1) Nella domanda di autorizzazione Mod. COM 4 A, approvata con D.A. 8 maggio 2001 pubblicato nel SUP. ORD. alla GURS (P. I) n. 41 del 17 agosto 2001, QUADRO AUTOCERTIFICAZIONI, il richiedente dichiara di avere rispettato - relativamente al locale dell'esercizio:
- I Regolamenti locali di Polizia Urbana;
- I Regolamenti locali di Polizia annonaria e igienico sanitaria;
- I Regolamenti edilizi;
- Le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
2) L'art. 12 del vigente Regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita recita testualmente:
1. Il rilascio di provvedimento autorizzativo o di diniego di una autorizzazione per media struttura di vendita è soggetto a verifica del rispetto dei criteri di rilascio delle relative autorizzazioni approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 14.07.2008, previo esame contestuale della pratica da parte della Conferenza dei servizi attività economiche, ambiente, urbanistica ed edilizia privata del Comune con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, convocata dall'Assessore al Commercio e dal responsabile del procedimento.
2. Qualora la complessità della pratica richieda l'analisi da parte di altri servizi dell'Amministrazione comunale e/o di enti esterni alla stessa, i medesimi potranno essere convocati a partecipare alla riunione della conferenza dei servizi.
3. Dei lavori della conferenza dei servizi verrà redatto apposito verbale che costituirà parere istruttorio non vincolante ai fini dell'emissione del provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita.
Considerate le due premesse, ritengo di potere affermare che il requisito dell'agibilità debba essere accertato d'ufficio e valutato dalla Conferenza di servizio.
Contrariamente, dev'essere richiesto prima del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della struttura di vendita.
Solo nel caso in cui il richiedente decida di iniziare l'attività - per decorrenza dei termini regolamentari - prima del rilascio dell'autorizzazione, avvalendosi del silenzio assenso previsto dall'art. 10.1 del Regolamento, potrebbe essere richiesto, in sanatoria, l'attestato di agibiltà del locale.
A mio giudizio, GIAMMAI PUO' ESSERE RICHIESTO dopo il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività.
Per eventuale accertata erronea o fraudolenta concessione, deve procedersi alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.-
Antonio Amodeo
giovedì 30 dicembre 2010
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